Efficienza energetica detrazioni 55% – Enea faq

Mother and Son with Thermal Imaging

La Camera dei Deputati, con voto di fiducia, ha approvato la conversione in legge del DL 185/2008 anticrisi.
Nel corso dei prossimi due anni potranno quindi essere richieste le detrazioni del 55% senza alcuna limitazione sui limiti di spesa annuali che invece il decreto 185/08 prevedeva.
In attesa che il testo venga approvato dal Senato si riportano in calce alla pagina il testo degli emendamenti apportati all’art. 29 del decreto 185, decreto “anti-crisi”, avente ad oggetto le detrazioni fiscali del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edificio.
Tuttavia per quanto riguarda la detrazione fiscale del 55% per interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle rinnovabili in edilizia, come detto, tutto o quasi viene riportato alle precedenti disposizioni, quelle in vigore nel 2007-2008. Con alcune eccezioni.
Rispetto alle precedenti disposizioni la detrazione dell’imposta lorda dovrà essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.
Un’altra novità riguarda una comunicazione che i contribuenti interessati alle detrazioni dovranno preventivamente fare all’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione dovrà essere definita nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

FAQ ENEA – Detrazioni 55%  (domande più frequenti)

Tutta la documentazione di approfondimento, compresi i decreti ministeriali attuativi delle Finanziarie 2007 e 2008 con le
istruzioni dettagliate per fruire degli incentivi, è disponibile su questo sito. Le risposte – elaborate a seguito di un attento esame
delle
Finanziarie e dei decreti attuativi – rappresentano la valutazione degli esperti ENEA; tuttavia questi non possono e non
intendono sostituirsi al Legislatore nell’interpretazione delle leggi.

Per consentire un rapido reperimento degli argomenti di interesse, abbiamo raggruppato le faq come segue:

– riqualificazione globale edifici (comma 344): faq 11, 20, 42, 51;
– coibentazione pareti e nuove finestre (comma 345): faq 15, 16, 27, 31, 33, 39, 44, 46, 47, 49;
– pannelli solari (comma 346): faq 5, 8, 17, 19, 41, 47, 53;
– impianti termici (comma 347): faq 5, 9, 21, 29, 32, 36;
– motori e inverter (decreto motori): faq 22, 35;
– procedure e varie: faq 1, 2, 3, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 28, 30, 34, 37, 40, 43, 45, 48, 50, 52, 53, 54;

Ultimi aggiornamenti:
29/12/08: nuova faq 53; faq 12 accorpata alla 53
31/12/08: faq 2; faq 38 accorpata alla 2
4/1/09: faq 52
8/1/09: faq 33
12/1/09: faq 52; nuova faq 54
14/1/09: faq 35
18/1/09: faq 52
1. D – Per fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di edifici
esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione) devo inviare la domanda al Centro di Pescara dell’Agenzia delle Entrate o all’ENEA?

R – Né all’uno né all’altra. Non occorre inviare alcuna domanda preventiva.

2. D – Cosa occorre inviare all’ENEA e come? E come posso sapere se la mia domanda è stata accettata o meno e se posso procedere alla detrazione?
R – La normativa 2008 impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere inviata solo una copia dell’attestato di
qualificazione energetica (allegato A al “decreto edifici”) e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E). Tuttavia,
esclusivamente per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all’installazione di pannelli solari,
l’allegato A non è richiesto mentre la scheda informativa è stata semplificata rispetto al 2007 ed ha preso il nome di allegato F. Non
vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. La compilazione e
l’invio devono essere effettuati esclusivamente tramite la procedura guidata nell’apposita sezione del nostro sito raggiungibile
dalla homepage (icona della cassetta postale), tranne pochissimi casi particolari in cui la complessità dei lavori eseguiti non trova
adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA nei quali casi è ancora ammessa la raccomandata postale. Non è previsto che l’ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non
conforme. Eventuali controlli saranno a cura dell’Agenzia delle Entrate. Prova dell’avvenuto invio è solo la ricevuta informatica con il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail.
Per i motori e gli inverter va inviata solo la scheda informativa (rispettivamente allegato B e allegato C al “decreto motori”).

3. D – Dove posso trovare gli allegati A, B, C, D, E, F, G e H?
R – Tali allegati sono, appunto, allegati al “decreto edifici” – scaricabile dalla sezione “I decreti attuativi” – che invitiamo a leggere
attentamente. Si ricorda, in ogni caso, che l’invio all’ENEA deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso la nostra applicazione
web raggiungibile dalla homepage di questo sito.

4. (accorpata alla faq 2)

5. D – Perché per gli interventi di riqualificazione energetica e installazione di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia è necessario munirsi sia dell’asseverazione di un tecnico, sia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica? Non è sufficiente un solo documento?
R – L’asseverazione – da conservare – serve a dimostrare che l’intervento realizzato è conforme alle specifiche del decreto e permette
quindi la concessione della detrazione fiscale. Invece la qualificazione – da inviare all’ENEA – trae origine da un’altra legge e
precisamente dall’art. 6, comma 1-ter del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006 che impone il possesso del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo pubblico se non altrimenti esplicitamente disposto. Sono quindi necessarie entrambe e il decreto ministeriale consente di comprendere nella detrazione anche la parcella del tecnico che dovrà produrre tale documentazione.

6. (sostituita dalla faq 31)

7. (accorpata alla faq 31)

8. D – Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche dei pannelli?
R – Nel 2008 occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 8 del “decreto edifici” (documento da conservare). 2) Scheda informativa sull’intervento realizzato (da compilare a video e da inviare all’ENEA). Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall’art. 8 del “decreto edifici”.

9. D – Devo sostituire l’impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
R – Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 9 del “decreto edifici”; per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all’allegato A del decreto, relativi all’immobile: la qualificazione energetica va riprodotta a video e inviata all’ENEA. 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all’allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all’ENEA). Per le
caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall’art. 9 del “decreto edifici”.

10. (accorpata alle faq 8 e 9)

11. D – Sono incentivati gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili?
R – Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il “decreto edifici” prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici mentre
dal 2008 sono agevolati anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Inoltre, secondo l’art. 1
comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al DM 11/3/08. Quindi, nel caso che venga
certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e
all’art. 6 del “decreto edifici”. Nel caso poi che si voglia installare una caldaia a biomasse, leggere la faq 42.

12. (accorpata alle faq 53)

13. (accorpata alla faq 14)

14. D – Chi può firmare l’asseverazione di un intervento e l’attestato di qualificazione (o certificazione) energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?
R – La documentazione prevista dal decreto può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti
nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Nelle
regioni in cui vige una legislazione regionale apposita, invece, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti
sono comunque anch’esse detraibili al 55%.

15. D – Mia moglie possiede un’abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
R – Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono quelli che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su unità
immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi
possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

16. D – Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
R – Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l’intervento globale avrà il compito di
scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.

17. D – Mi hanno detto che in base all’art. 2 del decreto è incentivata l’installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. E’ corretta
questa interpretazione?

R – La “circolare entrate” conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove
strutture sportive o ricreative.

18. (accorpata alla faq 31)

19. D – I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall’art. 8 comma 1c del
decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?

R – Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN
12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme europee EN
12975 e EN 12976 in un Paese dell’Unione Europea o della Svizzera.

20. D – Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi
dalle caldaie a condensazione?

R – Si può far riferimento al comma 344 della Finanziaria per cui qualsiasi intervento, anche multiplo, che consegua un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al DM 11/3/08 può usufruire
della detrazione del 55%. Dal 2008 sono ammessi al beneficio, ai sensi del comma 347, anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli
impianti geotermici a bassa entalpia, purché rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall’allegato H del “decreto edifici”. La
documentazione da approntare è la seguente: 1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal
decreto (documento da conservare); 2) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che
contenga i dati di cui all’allegato A, relativi all’immobile (la qualificazione va compilata a video e inviata all’ENEA); 3) scheda
informativa che contenga i dati di cui all’allegato E (da compilare a video e inviare all’ENEA).

21. D – Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all’installazione di un generatore di calore a
condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?

R – Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in
conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN
(European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie tranne nei seguenti due casi: 1) se la
temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in alternativa, è installata un’altra regolazione di tipo modulante
agente sulla portata e su tutti i corpi scaldanti.

22. D – Voglio installare nel mio appartamento un condizionatore dotato di variatore di velocità (inverter). Posso accedere alle detrazioni
fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?

R – Si ritiene che tale intervento non possa rientrare in quelli previsti dal “decreto edifici” (con detrazione fiscale al 55%) mentre la parte
riguardante il variatore di velocità potrebbe rientrare tra i benefici previsti dal “decreto motori” (con detrazione fiscale al 20%). Però
facciamo notare che, per accedere alla detrazione, la potenza elettrica dell’inverter deve essere uguale o superiore a 7,5 kW che
difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica
assorbita da non confondersi con quella frigorifera del condizionatore). Si ricorda, infine, che per gli interventi finalizzati al
conseguimento di risparmi energetici esiste sempre l’alternativa della detrazione del 36%, utilizzando la normativa già in vigore da
alcuni anni e seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate contenute in un’apposita guida scaricabile dal loro sito.

23. D – La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all’ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere
o dalla data di emissione della fattura?

R – All’ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda
informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della
documentazione parte dal giorno del “collaudo” finale dei lavori.

24. D – Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi è ben chiara la
documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo
e centralizzato.

R – Nel caso di interventi su condomini occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:
a) Interventi in parti comuni del condominio:
– se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato “A” e un allegato “E” del decreto attuativo per l’intero
edificio;
– se gli impianti sono autonomi occorre predisporre tanti allegati “A” per quanti sono gli appartamenti ma un unico allegato E riferito al
condominio.
b) Intervento su singolo appartamento:
– se l’impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” adottando il metodo semplificato di cui all’allegato
“G” e facendo riferimento, per l’involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l’impianto di riscaldamento, a quello centralizzato;
inoltre va predisposto l’allegato “E” per il singolo appartamento;
– se l’impianto è autonomo occorre predisporre gli allegati “A” e “E” per il singolo appartamento.
Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008, per gli interventi realizzati dal 1/1/08 gli allegati A ed E non vengono più richiesti per
la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari. In questi casi, infatti,
è necessario inviare solo l’allegato F.

25. D – Vorrei sapere quale è la differenza tra un attestato di certificazione energetica e uno di qualificazione energetica e quale dei due
debbo far compilare per accedere agli incentivi del 55%.

R – Se nel Comune dove ha sede l’edificio soggetto ad intervento sono in vigore procedure e metodologie per la produzione dell’attestato
di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale
antecedentemente alla data dell’ 8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da dette procedure. Negli
altri casi è sufficiente l’attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007. Si ricorda che, in
accordo con la Finanziaria 2008, per gli interventi realizzati dal 1/1/08 tale attestato non viene più richiesto per la sostituzione di finestre
comprensive di infissi e per l’installazione di pannelli solari in singole unità immobiliari.
L’attestato di qualificazione energetica è compilato da un tecnico abilitato, che può essere anche stato coinvolto nei lavori di cui alla
richiesta di detrazione, ed ha una validità temporanea legata all’uscita delle normative specifiche, mentre per l’attestato di certificazione
energetica, in attesa delle linee guida nazionali, la validità è di 10 anni. Inoltre il tecnico che può compilare un attestato di certificazione
risulta particolarmente qualificato e, per garantirne l’indipendenza, non deve essere coinvolto nei lavori.

26. (accorpata alla faq 9)

27. D – Il comma 3 dell’art. 1 del “decreto edifici” non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste invece dal comma 345 della
Finanziaria. Cosa significa? E’ un errore oppure la coibentazione di pavimenti, coperture e tetti non è proprio agevolata?

R – L’errore nella tab. 3 della Finanziaria 2007 (nelle colonne delle “strutture opache orizzontali” erano stati invertiti i valori relativi alle
trasmittanze delle “coperture” e dei “pavimenti”) è stato corretto dall’art. 1 c. 23 della Finanziaria 2008 e l’art. 9-ter del DM 7/4/08 ha
reso ora pienamente operativa la detrazione con decorrenza retroattiva dal 1/1/07.

28. D – L’IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal “decreto edifici” è al 10%? E il 55% da detrarre è
comprensivo di IVA?

R – Nell’ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di
servizi l’IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza
dell’importo della prestazione di servizi. Oltre è il 20%. Per la seconda domanda, qualora l’IVA rappresenti un costo – come per le
persone fisiche – è detraibile. Non lo è se l’imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende. Per i dettagli si veda la “circolare entrate”
al paragrafo 9.

29. D – Sto ultimando una villetta per la quale ho ottenuto la licenza di costruzione nel 2005 ma in cui mi devono ancora installare la
caldaia, già ordinata. Sto tuttavia valutando l’opportunità di sostituirla con un generatore di calore a condensazione ma non sono
sicuro che questo cambio sia agevolato, pur essendo l’edificio esistente. Posso usufruire delle detrazioni?

R – Nel caso specifico non c’è la sostituzione del generatore di calore esplicitamente richiesta ma solo un cambio di ordine e quindi si
ritiene che l’intervento non sia agevolabile. Inoltre, per edificio esistente si intende un edificio iscritto al catasto o per il quale è in corso
l’accatastamento e per il quale si paga l’ICI se dovuta, altrimenti è più corretto considerarlo in corso di costruzione, nel qual caso non
sono previsti comunque benefici.

30. D – Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
R – Il limite massimo di detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più
possessori dell’immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l’ammontare massimo di detrazione deve
intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione
globale ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e
dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini.

31. D – In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le
nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?

R – Per il 2008, nel caso di unità immobiliari singole come quello citato, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico
abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche
del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal DM 11/3/08;
questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla
trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi: la nuova trasmittanza deve essere dichiarata tramite le certificazioni dei singoli componenti –
ossia profilati e vetri – rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Nuova scheda informativa (o
allegato F al “decreto edifici”, da compilare a video, anche a cura dell’utente finale senza l’ausilio del tecnico, e inviare all’ENEA tramite
l’apposito link sulla homepage). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d’uso diversa da quella residenziale (aziende,
uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).
In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) non cambia la normativa precedente: occorrono ancora
asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e vecchia scheda informativa (allegato
E). L’unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai
valori tabellati nell’allegato B al DM 11/3/08. Si noti che tale valore per il 2008 non è lo stesso del 2007 ma più restrittivo.
La sostituzione di persiane e scuri è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, tuttavia i valori di
trasmittanza da rispettare si riferiscono solo al telaio e al vetro senza considerare il contributo degli elementi accessori.

32. D – Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un’altra. Devo richiedere l’asseverazione dell’impianto direttamente al
produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o
posso sceglierlo io?

R – Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l’asseverazione dell’impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua
fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l’asseverazione al tecnico che preferisce o richiede
una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto degli stessi
requisiti di cui all’art. 9, comma 1 del “decreto edifici”. La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.

33. D – E’ agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono
essere considerate?

R – Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o
vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra. Fonti del MSE hanno precisato che in entrambi i casi i
valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive di infissi di cui all’allegato B del
DM 11/3/08. Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box
che quindi non può essere agevolato.
ATTENZIONE: in data 9/12/08 la circolare 475/e dell’Agenzia delle Entrate ha ribaltato la nostra interpretazione – online da circa un
anno e presa in accordo con i tecnici del MSE – circa la detraibilità dei portoni di ingresso senza parti vetrate, assimilandole a superfici
opache verticali e rendendo di fatto praticamente impossibile la loro detraibilità. Nel silenzio dell’Agenzia delle Entrate, pur contattata
per avere spiegazioni in merito, si ritiene che il nostro parere sia comunque valido dal punto di vista tecnico e che, come affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile con sentenza 23031 del 2/11/2007, “la circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate
interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino,
esprime esclusivamente un parere dell’Amministrazione non vincolante per il contribuente e non è, quindi, impugnabile né innanzi al
giudice amministrativo non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario non essendo atto di esercizio di
potestà impositiva”. Nella sentenza si rileva altresì che “la circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente
sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla”.

34. D – Ho intenzione di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia. Non mi sembra però che siano
incentivati dal “decreto edifici”. E’ vero? Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni?

R – Il “decreto edifici” non riguarda il fotovoltaico e quindi non sono agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma è possibile
avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell’Agenzia delle Entrate) o del “decreto fotovoltaico” reperibile nella sezione “La
normativa”. E’ tuttavia da tenere presente che la normativa incentivante è stata modificata dall’art. 2 c. 143 e seg. della Finanziaria 2008,
alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. In ogni caso, il soggetto attuatore non è l’ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici
(www.gsel.it) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni o per scaricare l’apposita guida.

35. D – Voglio installare in casa mia un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui
al decreto del 19 febbraio 2007?

R – L’intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall’art. 1 c. 5 del citato “decreto edifici” che ammette a detrazione la “sostituzione” di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con
contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Il predetto articolo non precisa tuttavia se la
sostituzione debba essere totale o anche solo parziale e pertanto, in assenza di tale precisazione e in analogia con il caso della
sostituzione di un impianto termico con una caldaia a condensazione, disciplinato dallo stesso comma, il 347, della Finanziaria 2007, si
era ritenuto che anche la sostituzione parziale fosse ammessa a contributo. Tuttavia la circolare 458/E del 1° dicembre 2008 dell’Agenzia
delle Entrate, basandosi unicamente sulla mancanza di un ‘esplicita citazione della parola “parziale” sul testo dell’art. 1 c. 5 del decreto,
ha interpretato che il beneficio si intende limitato alla sola sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di
calore ad alta efficienza, purché ovviamente la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte dall’allegato H dello
stesso decreto.
Viene così esclusa – secondo l’AdE – la possibilità di sostituire solo parzialmente un impianto termico esistente con un impianto a pompa
di calore. Se da un lato è comprensibile questa precisazione (viene esplicitamente negata – ad esempio – l’agevolazione alla sostituzione
di sole alcune unità terminali di un impianto termico esistente e alla sostituzione di una pompa di calore solamente integrativa di un
impianto di riscaldamento principale) in quanto è obiettivamente difficile dimostrare che una tale operazione porti ad un effettivo
risparmio energetico a regime, dall’altro si è creata una discrasia con la sostituzione parziale di un impianto termico con altro dotato di
caldaia a condensazione che invece è ammessa a detrazione. Senza contare che tale precisazione è obiettivamente tardiva rispetto alla
data di entrata in vigore delle modifiche al “decreto edifici” portate dal D.M. 7/4/08.

36. D – In una villa trifamiliare i proprietari di ciascuna unità immobiliare non hanno costituito un condominio. Volendo cambiare la
caldaia centralizzata con una nuova a condensazione, occorre inviare un solo attestato di qualificazione energetica (allegato A) e una
sola scheda informativa (allegato E) o tanti attestati e tante schede quanti sono i proprietari? Se è vera la prima ipotesi, chi è tenuto ad
inviare la documentazione? In un secondo caso, invece, i proprietari vorrebbero procedere ad una riqualificazione globale dell’edificio
ma gli impianti di riscaldamento sono autonomi. Quanti allegati A e E occorre predisporre?

R – In analogia con quanto stabilito per la richiesta di detrazione fiscale del 36%, si ritiene che in tutti i casi di lavori comuni in edifici
privi di condominio sia sufficiente un solo allegato A se l’impianto di riscaldamento è centralizzato o tanti allegati A quanti sono gli
impianti. E’ comunque sufficiente in tutti i casi un solo allegato E. L’invio all’ENEA può essere fatto da uno qualsiasi dei proprietari.

37. D – Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna.
Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?

R – Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di
riscaldamento funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di
accatastamento e se viene pagata l’ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba
rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell’allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui si riporta
integralmente: “Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o
senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo;
sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi
quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se
fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio
della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.”

38. (accorpata alla faq 2)

39. D – Sono un produttore di serramenti e devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi nella certificazione
che sono tenuto a fornire al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1 se
faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351-1? E che cosa devo indicare esattamente
nella certificazione?

R – La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 “Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza
caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo” specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di
infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora
mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MSE hanno
precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione “Per i tecnici” del sito) e, per quanto
concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi
intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso.
Quindi nella certificazione per il cliente il produttore deve:
– attestare che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi a quanto prescritto dal DM 11/3/08 attraverso le
certificazioni dei singoli componenti, rilasciate dai produttori degli elementi (profilati e vetri), nel rispetto della normativa europea in
materia di attestazione di conformità del prodotto (per il calcolo della trasmittanza si può utilizzare l’infisso normalizzato e le regole di
estensione della UNI EN 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra);
– riportare i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo appositamente predisposto; qualora tale trasmittanza non sia
nota è lecito stimarne i valori. A tal proposito si vedano gli schemi di calcolo alla sezione per i tecnici di questo sito.

40. D – Devo compilare l’attestato di qualificazione energetica per l’intervento che sto realizzando ma ho dei dubbi su come calcolare il
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (punto 28). Potete aiutarmi?

R – Normalmente, con il metodo semplificato di cui all’allegato G si calcola l’indice di prestazione energetica di cui al punto 29. Con le
tabelle di cui all’allegato C del D. Lgs. 192/05 si ricava il valore limite di tale indice (punto 30). Il fabbisogno di energia primaria (punto
28) si ottiene moltiplicando il valore del punto 29 per la superficie utile o per il volume se l’edificio è non residenziale. Diversamente, si
può calcolare il fabbisogno applicando il D. Lgs. 192/05.

41. D – Sono un tecnico abilitato e con la presente si chiede se è ritenuta obbligatoria, per ottenere la detrazione fiscale del 55%, la
produzione di un attestato di certificazione (o qualificazione) energetica nel caso di installazione di pannelli solari al servizio di
strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale.

R – Nel 2007 la produzione di detta documentazione era obbligatoria anche se, in assenza di un impianto di riscaldamento o perfino di
un involucro edilizio (es. piscine scoperte, campeggi, ecc.), era impossibile compilare in maniera esaustiva detta documentazione. In
questi casi, effettivamente, la redazione dell’attestato era inutile anche se, ad evitare possibili contestazioni, si suggeriva di redigerlo
comunque, compilando esclusivamente le parti compilabili ed inviando copia all’ENEA. Per gli impianti realizzati dal 2008 l’attestato
non è comunque più richiesto.

42. D – Vorrei sostituire una caldaia con un’altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza
applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione
dell’indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.

R – Lei ha ragione. L’art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 precisa che, ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali, il potere calorifico della biomassa
viene considerato pari a zero. Si può quindi accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando
pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Il DM 11/3/08, tuttavia, ha prescritto anche che la nuova
caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni: a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3
di cui alla norma europea EN 303-5; b) rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152
(disponibile su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti; c)
utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico
abilitato.

43. D – Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica nel 2007 per i quali ho già versato un acconto lo scorso anno (2007). Ora sto
completandoli (2008) e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella del 2007 o
quella del 2008? E con la denuncia dei redditi del giugno 2008 posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo
considerare solo quello che ho pagato nel 2007 o posso portare in detrazione anche il saldo del 2008?

R – Il “decreto edifici”, come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
– per i lavori iniziati nel 2007 occorre far riferimento ai parametri tecnici validi per il 2007 (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le
modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa del 2008 che prevede solo l’invio telematico (art. 4 c. 1-bis);
– solo quanto pagato nel 2007 potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi del giugno 2008, valendo
il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater);
– coloro che hanno completato un intervento nel 2008 avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le
modalità di cui alla faq 2 e comunque – secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell’11/9/07 dell’Agenzia delle Entrate, disponibile
sul nostro sito – potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.

44. D – Voglio riqualificare casa: ho già prenotato una ditta per fare il cappotto alle pareti e ho ordinato nuove finestre che rispettano i
valori di trasmittanza richiesti. Ma il serramentista non è sicuro di quali siano questi valori e mi dice che nel 2008 non sono più gli
stessi del 2007. Ha ragione?

R – Si. Il DM 11/3/08, disponibile sul nostro sito, ha pubblicato i nuovi valori di trasmittanza termica da rispettare, sia per le pareti, sia
per i tetti e solai, sia per le finestre per il 2008, 2009 e 2010. Si nota che, procedendo con gli anni, tali valori diventano via via più
restrittivi.

45. D – Ho letto che il DM 11/3/08 contenente le tabelle tecniche con i valori limite dell’indice di prestazione energetica e di trasmittanza
da rispettare per il 2008 è andato in vigore il 3 aprile 2008, ossia 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E’ così?
E se si, i parametri tecnici da rispettare per i lavori effettuati dal 1° gennaio al 2 aprile sono quelli del 2007?

R – No, non è così. L’art. 1 c. 24 della Finanziaria 2008, in vigore dal 1° gennaio 2008, stabilisce che, ai fini della proroga
dell’agevolazione, gli indici di risparmio energetico devono essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico da
emanare entro il 28 febbraio. Il decreto dell’ 11/3/08 è pertanto attuativo della norma di proroga la quale può essere applicata solo
rispettando questi nuovi indici: non vi sarebbe, infatti, copertura normativa per applicare alla norma di proroga gli indici di trasmittanza
termica e di climatizzazione invernale stabiliti in relazione alla normativa vigente nel 2007. Se per l’entrata in vigore del decreto
attuativo si applicasse il criterio della “vacatio legis” si dovrebbe affermare che l’art. 1, comma 20 della legge finanziaria per il 2008
entra in vigore non il 1° gennaio 2008 bensì 15 giorni dopo la pubblicazione in G.U. del decreto di attuazione, con l’effetto che gli
interventi realizzati anteriormente non sarebbero agevolati. Non si può nemmeno parlare di efficacia retroattiva per una norma di
attuazione poiché l’efficacia decorre da quando decorre la norma alla quale il decreto dà attuazione, nel caso in esame dal 1° gennaio
2008. A conferma di ciò, si tenga conto che anche per il 2007 il decreto che ha stabilito gli indici di risparmio energetico è del 19
febbraio 2007 ma produce effetti fin dal 1° gennaio del medesimo anno, data di entrata in vigore dei commi 344 e seguenti della legge
finanziaria per il 2007.

46. D – Dal 2008 non è più richiesto l’attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole
unità immobiliari. Ma cosa si intende per “singole unità immobiliari”?

R – In assenza di una precisa definizione da parte dei Ministeri competenti, si deve ritenere che per “singola unità immobiliare” si
intende una unità immobiliare univocamente individuata tramite i dati catastali.

47. D – Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari è necessario inviare
all’ENEA solo la nuova scheda informativa (allegato F). Al punto 5 “costo dell’intervento” cosa deve essere indicato, il costo al netto o
al lordo delle spese professionali?

R – Nel caso di invio del solo allegato F le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione
dell’asseverazione per i pannelli solari in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del
produttore. Inoltre l’attestato di qualificazione energetica non è più richiesto e l’allegato F stesso può essere redatto e spedito dall’utente
finale senza l’intervento di un tecnico. Quindi al punto 5 deve essere indicato il costo dell’intervento al netto delle spese professionali. Se
tuttavia sono ancora presenti tali spese, queste sono comunque detraibili e se ne può tener conto al punto 6 in cui viene richiesto
l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Questo, come noto, è pari al costo dell’intervento più le spese professionali sempre
che tale somma sia inferiore o uguale al tetto massimo di spesa ammissibile per detti interventi (euro 109.090).

48. D – Dal 2008 l’unico mezzo ammesso per inviare la documentazione all’ENEA, tranne casi particolari per i quali la complessità dei
lavori realizzati non trovi adeguata descrizione negli schemi pubblicati, è tramite il sito web. Ma sul sito è presente, oltre alle schede
informative, solo lo schema dell’attestato di qualificazione energetica. Io sono residente in Lombardia e soggetto quindi all’obbligo
della certificazione energetica regionale. Come posso fare quindi ad inviarvi detta certificazione?

R – Lei non ci deve inviare la certificazione regionale che invece deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli ma un attestato
di qualificazione energetica secondo lo schema pubblicato sul sito inserendo i dati presenti sull’attestato di certificazione in suo
possesso. Si coglie l’occasione anche per ribadire che effettivamente dal 2008 la documentazione ci deve essere obbligatoriamente
trasmessa esclusivamente attraverso il nostro sito web e che la possibilità di invio per raccomandata è limitato a pochissimi casi
estremamente complessi per cui non è utilizzabile il modello predisposto sul nostro sito.

49. D – Sto recuperando il sottotetto – attualmente non abitabile e non riscaldato – di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori
comprendono anche l’isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l’alloggio che ne ricaverò e che provvederò
a dotare di adeguato impianto termico. Posso avere la detrazione del 55% per il lavoro di rifacimento della copertura?

R – Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato.
Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine o un volume
tecnico facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata, occorre che il tecnico
asseveri questa circostanza ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della
trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile ma non abitabile e
non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto non
riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

50. D – L’art. 18 c. 6 del D. Lgs. 115/08 prevede che, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 192/05, si
applica l’allegato III dello stesso D. Lgs. 115/08 in materia di certificazione energetica degli edifici. Poiché tale allegato III impone
l’uso delle norme UNI TS 11300 che stabiliscono un nuovo algoritmo per calcolare le prestazioni energetiche degli edifici, si chiede se
può essere ancora utilizzato il software “Docet” per redigere l’attestato di certificazione/qualificazione energetica.

R – Le nuove norme per una rigorosa certificazione energetica impongono il ricorso alle norme UNI 11300 secondo quanto stabilito
dall’allegato III del D. Lgs. 115/08 e sostituiscono quanto previsto dall’art. 5 c. 3 del “Decreto edifici”, ossia di fare riferimento
all’allegato I del D. Lgs. 192/05. Tuttavia, nei casi consentiti, è sempre possibile avvalersi del calcolo semplificato secondo l’allegato G
al “Decreto edifici” e comunque, per una qualificazione energetica valida ai fini delle detrazioni fiscali, riteniamo che possa essere
utilizzato anche il software “Docet”.

51. D – Nel caso di allaccio ad una rete di teleriscaldamento a biomassa, in sostituzione di una caldaia a combustibile fossile, quali devono
essere i requisiti da rispettare per fruire della detrazione ai sensi del comma 344?

R – Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell’allaccio ad una rete di teleriscaldamento, l’art. 3, c. 2, del
decreto ministeriale 11/3/08 prescrive che per calcolare il contributo alla riduzione dell’indice di prestazione energetica a seguito
dell’installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell’energia
termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento, senza che i requisiti tecnici e
ambientali riportati dall’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto costituiscano riferimento diretto. Comunque, in analogia a quanto
stabilito nei provvedimenti attuativi dei decreti ministeriali 20/07/2004 e successive modificazioni, nonché estendendo il principio
contenuto nell’art. 3 c. 3 circa le modalità di attribuzione del potere calorifico alla biomassa, sembra accettabile che il gestore di reti di
teleriscaldamento a biomassa, nel rilasciare la richiamata dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, possa considerare il potere
calorifico pari a zero.

52. D – Ho effettuato nel 2008 un intervento tra quelli previsti dalla Finanziaria per ottenere la detrazione del 55%. Ho sentito ora che il
D.L. 185/08 ha bloccato di fatto l’erogazione del credito di imposta. E’ vero?

R – Effettivamente l’art. 29, c. 7 del D.L. 185/2008 obbliga tutti coloro che hanno realizzato un intervento di risparmio energetico nel
2008 a “prenotare” la propria detrazione fiscale che inizierà con la denuncia dei redditi del 2009 inviando un modulo compilato
all’Agenzia delle Entrate, attraverso il loro sito, nel periodo dal 15 gennaio al 27 febbraio 2009. Il modulo avrebbe dovuto essere reso
disponibile dalla stessa AdE entro il 29/12/08 ma siamo tuttora in attesa della sua pubblicazione. Poiché però il limite di spesa previsto è
di gran lunga inferiore all’importo totale delle fatture pagate nel 2008 dai contribuenti, è probabile che non si riesca ad ottenere il nulla
osta ad effettuare la detrazione o che, comunque, la maggior parte degli interessati non la ottenga. In questo caso è però previsto un
“premio di consolazione” consistente in una detrazione fiscale del 36% da spalmarsi in dieci rate annuali. Si è però avuta notizia che il
Governo intende abolire tale norma e quindi non resta che da attendere la conversione in legge del decreto per sapere se effettivamente
questa intenzione sarà effettivamente mantenuta.
Anche per i lavori effettuati nel 2009 e nel 2010 è previsto un tetto di spesa per i contribuenti, raggiunto il quale non sarà più consentito
accedere a nessun beneficio. Inoltre, per questi anni ed in caso di mancata erogazione del 55%, sembra che non sarà possibile accedere
neppure alla detrazione del 36%, in quanto non viene citata esplicitamente questa possibilità. Ancora: le domande di prenotazione
verrebbero accolte dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente seguendo un criterio cronologico senza alcun riferimento alla qualità
dell’intervento con la conseguenza che coloro che dispongono di collegamenti veloci a internet e che quindi abitano nelle città sarebbero
indubbiamente avvantaggiati rispetto a coloro che abitano in piccoli centri ed abbiano a disposizione solo il collegamento telefonico
tradizionale. E infine non è chiaro se per presentare domanda all’AdE occorre aver già iniziato (e pagato) una prima tranche di lavori
oppure no. Per sapere, quindi, come andranno effettivamente le cose (alcune ipotesi alternative sono al momento allo studio del Ministro
delle Finanze) e per valutare l’impatto che questo D.L. avrà sulle detrazioni fiscali del 55% occorre attendere la conversione in legge del
decreto.
Aggiornamento 18/1/09: la legge di conversione, approvata dalla Camera e in via di approvazione al Senato, apporta le seguenti
variazioni: viene eliminata la retroattività del decreto, viene portato a 5 anni il periodo di tempo in cui dovrà essere suddivisa la
detrazione ottenuta, vengono eliminati i tetti di spesa, viene introdotto l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate
a partire dal 2009 ed infine l’ENEA è obbligata a comunicare i dati in suo possesso alla stessa Agenzia delle Entrate.
Non appena vi saranno ulteriori notizie certe, verranno rese note con un aggiornamento di questa faq.

53. D – Ho intenzione di installare alcuni pannelli solari per la produzione di acqua calda al servizio della mia abitazione. Poiché la
Regione in cui risiedo offre un contributo a fondo perduto per la posa in opera dei pannelli, mi è sorto il dubbio se tale contributo è
cumulabile con la detrazione del 55%. Chi dice di si, adducendo il disposto dell’art. 10, c. 2 del “decreto edifici” e chi di no. Potete
chiarirmi le idee?

R – Sino al 31/12/08 il cumulo era possibile, proprio perché esplicitamente consentito dall’art. 10, c. 2 del “decreto edifici”: in questo
caso, comunque, l’importo da portare in detrazione era al netto del contributo regionale o locale. Ma a decorrere dal 1/1/09, l’art. 6, c. 3
del D. Lgs. 115/08 (norma prevalente e successiva, disponibile sul nostro sito) non consente più il cumulo, fatta eccezione per i
certificati bianchi e gli altri incentivi di cui al c. 4 dello stesso articolo da individuarsi con decreto ministeriale che, però al momento,
non è ancora stato emanato. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2009 non è più consentito il cumulo tra detrazioni fiscali del 55% ed
eventuali contributi regionali o locali per qualsiasi tipologia di intervento incentivato.

54. D – Sto costruendo un nuovo edificio che risponde ai requisiti previsti dal comma 351 della Finanziaria 2007. So che la data di inizio
lavori, utile per usufruire degli incentivi, è stata spostata dal 31/12/07 al 31/12/09 dall’art. 11, c. 6 del D. Lgs. 115/08. Desidero sapere
quale è la procedura che devo seguire e quale documentazione devo approntare per godere degli incentivi previsti.

R – Allo stato attuale, siamo ancora in attesa del decreto attuativo specifico per questo tipo di interventi, in assenza del quale si deve
ritenere la norma non operante.

Fonti: Enea.it altre notizie qui…

Reblog this post [with Zemanta]

25 Risposte

  1. faccio riferimento alla faq 52. D e chiedo cortesemente: – Ho effettuato nel 2008 il 92% di un intervento tra quelli previsti dalla Finanziaria per ottenere la detrazione del 55%. Ho completato il restante nel mese di gennaio 2009 e completato il pagamento (fattura a saldo, compresa emissione di certificazione energetica). Chiedo: la conversione in legge del decreto D.L. 185/08 ha confermato o sbloccato l’erogazione del credito di imposta. Come mi devo comportare? vale ancora l’impegno di “prenotare” la propria detrazione fiscale che inizierà con la denuncia dei redditi del 2009 inviando un modulo compilato all’Agenzia delle Entrate, nel periodo dal 15 gennaio al 27 febbraio 2009? Il modulo è disponibile? nel caso non riesca ad ottenere il nulla osta ad effettuare la detrazione è ancora previsto come “premio di consolazione” la detrazione fiscale del 36% in dieci rate annuali?
    Se invece il Governo abolisce tale norma nella conversione in legge del decreto cosa succede?
    1. si procede normalmente
    2. le domande di prenotazione verrebbero accolte dall’Agenzia delle Entrate
    3. Se eviene eliminata la retroattività del decreto, viene portato a 5 anni il periodo di tempo in cui dovrà essere suddivisa la detrazione ottenuta?
    4. se resta l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, entro quando?

  2. Alessandro,
    la sua domanda è molto specifica, purtroppo non siamo in grado di darle una risposta puntuale.
    Possiamo però rimandarla al sito dell’Enea dove potrà trovare le informazioni e i riferimenti che sta cercando.

    Il riferimento: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/index.html

  3. Per cortesia, volevo sapere se dovendo cambiare le tegole del tetto di una casa singola, mettere al posto di queste pannelli isotermici ondulati di spessore minimo 6 cm e max 12 si ha diritto alla detrazione 55%? Sotto il tetto esiste un solaio piuttosto alto non abitabile e sotto qs. ci sono 2 appartamenti . Grazie per la risposta.

  4. Ho fatto installare nel mio appartamento una caldaia con biomasse,per avere la detrazione del 55%da chi mi devo far redigere la certificazione energetica?il tecnico abilitato a cui ci si riferisce sarebbe un geometra?questo passaggio non l’ho capito bene.

  5. usufruisco a titolo gratuito di un immobile di proprietà di mia madre. Vorrei pertanto sapere se posso beneficiare della detrazione risparmio energetico del 55% delle spese per la realizzazione di un tetto a risparmio energetico ed all’eventuale spesa per il rifacimento della facciata dell’intero immobile.
    Se è possibile usufruire del suddetto sgravio fiscale, vorrei sapere a chi rivolgermi per l’istruzione della pratica.
    Grazie per la cortese attenzione.

  6. Carmen,
    trovi tutte le info aggiorante su questo sito:
    http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/index.html

    Nello specifico trovi:

    “Il vademecum per i lavori incentivati, la guida all’uso dei decreti e le guide dell’Agenzia delle Entrate”

    Serramenti e infissi
    Caldaie a condensazione
    Caldaie a biomassa
    Pannelli solari
    Pompe di calore
    Coibentazione pareti e coperture
    Riqualificazione globale

  7. Sull’invio della dichiarazione per usufruire del 55% è stato effettuato un errore materiale, nello specifico dove si chiede se altri hanno diritto alla detrazione è stato indicato NO invece è e doveva essere SI in quanto la persona convivente con il familiare ha diritto alla detrazione, come da regolari bonifici …
    che fare per rettificare? grazie

  8. Campagna per la riconferma delle detrazioni fiscali del 55% oltre il 2010. Promossa da Uncsaal, Federlegno Arredo e Centro di Informazione sul Pvc, per aderire: http://www.uncsaal.it/aderisci.html

  9. Vorrei demo-ricostruire casa mia. Pur rispettando Volume, Sagoma ruoterei l’edificio di 90° per orientarmi meglio a sud e naturalmente userei materiali nuovi.
    Posso usufruire del 36% ed el 55% secondo voi? Il mio commercialista dice di no perchè non rispetterei area di sedime e caratteristiche dei materiali?
    Grazie!

  10. Certificazione Energetica Lombardia: Prorogata la certificazione energetica degli edifici pubblici.

    “La Regione Lombardia ha prorogato di un anno i termini della certificazione energetica degli edifici pubblici”. Lo annuncia in una nota il consigliere regionale del Pd, Fabio Pizzul. In particolare, spiega una nota del gruppo consiliare lombardo del Pd, Regione Lombardia aveva stabilito che, entro luglio 2010, dovesse essere certificata l’efficacia energetica degli edifici di proprieta’ pubblica, o adibiti a uso pubblico, con superficie superiore ai 1.000 mq. Con la delibera 335, approvata all’unanimita’ nella Giunta del 28 luglio 2010, la Regione ha prorogato di un anno i termini della certificazione. “Si tratta di un ritardo che – prosegue la nota – incide sulla politica di prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente avviata a livello europeo nel lontano 2002. Nello specifico, la certificazione sull’ efficacia energetica era stata deliberata dalla Giunta regionale a dicembre del 2008 e, come gia’ sottolineato, doveva avvenire entro luglio 2010”. “La proroga deliberata il 28 luglio scorso – commenta Pizzul – da un lato appare sproporzionata, trattandosi di un anno intero, dall’altro si espone alla probabilita’ di un’ulteriore proroga, dal momento che non prevede sanzioni di nessun tipo in caso di mancata certificazione”.

  11. buongiorno devo acquistare una galdaia a gasolio, cibentare la faciata e mettere le persiane vorrei sapere se ho dirito all’incentivo del 55% o del 36% e cosa devo fare grazie

    d.s.

    FRANCO

  12. Gli sconti fiscali sul risparmio energetico sono rivolti ad un effettivo miglioramento della dispersione/consumo energetico dell’edificio/appartamento.

    Bisogna vedere se la caldaia scelta, così come il tipo vetrature da sostituire abbiano i requisiti per essere “agevolati”. Sicuramente il rivenditore saprà darle i valori di isolamento/trasmittanza termica di tali “innovazioni”.

    I requisiti attuali per ottenere le agevolazioni possono essere consultati sul sito dell’ENEA:
    http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/index.html

    Questo è solo un consiglio. Fanno fede le normative attuali riferite alle suddette agevolazioni.

  13. ho avuto un contributo del terremoto del 1980.
    ho diritto alla detrazione del 36% o 55% sulla parte eccedente il contributo ?
    distinti saluti

  14. Salve a tutti, sono un ingegnere e mi sto occupando della ristrutturazione di una palazzina. Un intervento di posa in opera di intonaco “a cappotto”, piuttosto che l’applicazione di pannelli termoisolanti, è contemplato nelle opere di cui alla detrazione fiscale del 36%?
    Grazie

  15. Può mio marito detrarre il 55% sugli infissi a risparmio energetico non essendo lui il proprietario dell’appartamento ma suo padre? Lui è unico figlio. Grazie

  16. Ho installato circa 10 anni fà in appartamento condominiale il climatizzatore,adesso dopo questo periodo vorrei sostituire i due motorini con dei nuovi più silenziosi e con inversione climatica(estate-inverno)per avere un risparmio di energia elettrica.Nelle detrazioni esiste una voce che riguarda il mio caso?Se si per cortesia mi potete dare gli estremi per fare la sostituzione e di come inviare eventuali documenti?grazie.

  17. Ho fatto installare i nuovi infissi a dicembre 2010 che ho pagato e mi è stata rilasciata fattura il 28/12/2010, a causa della sostituzione delle maniglie incompatibili con gli infissi il lavoro mi è stato collaudato il 28/2/2011.
    Dovendo detrarre le somme della dichiarazione del 2010 posso semploicemente fare una comunicazione all’ENEA a firma dell’installatore spiegando il motivo del ritardo oltre i 90 gg?
    grazie

  18. salve,
    vorrei sapere se l’azienda di proprietà dei miei genitori può pagare la sostituzione dei miei infissi e quindi recuperare il 55%?
    grazie

  19. Non so a chi rivolgermi per avere una chiara delucidazione.Ho iniziato lavori di ristrutturazione nel giugno 2010 e sono ancora in corso . Ho dimenticato dinotificarlo alla agenzia entrare erntro il 31 marzo. ho sostituito serramenti e richiedo la detrazione del 55%.
    per la mancata comunicazione è prevista una sanzione da 258€ a 2.065€.La mia domanda é:qual è il criterio con cui viene applicata l’ammenda,la cui forbice è significativa. Ringrazio calorosamente

  20. cosa succede se nn vengono spedite all enea gli allegati a o e entro i termini per dimenticanza?se perde il recupero del 55%o si puo’integrare dopo?grazie.

  21. a qualle indirizzo devo spedire la documentazione per detrazione del 55 per cento

  22. Ciao, Uncsaal pubblica la novità della Manovra correttiva 2011 sulla ritenuta d’acconto sui bonifici per detrazioni del 55% ridotta al 4%.
    Link: http://www.uncsaal.it/notizie/ultime/55%25%3a-ridotta-al-4%25-la-ritenuta-sui-bonifici.html

  23. […] = 'none'; document.getElementById('singlemouse').style.display = ''; } Efficienza energetica detrazioni 55% – Enea faqCase prefabbricate: la soluzione per abitazioni green a risparmio energetico Oggi anche con un nuovo […]

  24. presentato al Governo Monti il dossier 55% per la riconferma – strutturale – delle detrazioni fiscali del 55%. Elaborato da Federlegno Arredo, Centro Informazione sul PVC, Assovetro e Uncsaal è liberamente scaricabile sl al link
    http://www.uncsaal.it/notizie/ultime/richiesta-al-governo-monti.html

  25. ultima ora da Uncsaal: prorogate le detrazioni fiscali del 55% fino al 31 dicembre 2012.
    http://www.uncsaal.it/notizie/ultime/ultimora.html

Lascia un commento