La Camera dei Deputati, con voto di fiducia, ha approvato la conversione in legge del DL 185/2008 anticrisi.
Nel corso dei prossimi due anni potranno quindi essere richieste le detrazioni del 55% senza alcuna limitazione sui limiti di spesa annuali che invece il decreto 185/08 prevedeva.
In attesa che il testo venga approvato dal Senato si riportano in calce alla pagina il testo degli emendamenti apportati all’art. 29 del decreto 185, decreto “anti-crisi”, avente ad oggetto le detrazioni fiscali del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edificio.
Tuttavia per quanto riguarda la detrazione fiscale del 55% per interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle rinnovabili in edilizia, come detto, tutto o quasi viene riportato alle precedenti disposizioni, quelle in vigore nel 2007-2008. Con alcune eccezioni.
Rispetto alle precedenti disposizioni la detrazione dell’imposta lorda dovrà essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.
Un’altra novità riguarda una comunicazione che i contribuenti interessati alle detrazioni dovranno preventivamente fare all’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione dovrà essere definita nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Le risposte, elaborate a seguito di un attento esame delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, rappresentano l’interpretazione degli esperti di Cestec SpA; tuttavia queste non possono e non intendono sostituirsi al Legislatore.
FAQ – Detrazioni Irpef e Finanziaria
7.1 Fino a quando è possibile utilizzare l’attestato di qualificazione energetica per usufruire delle detrazioni IRPEF?
Dal 1 settembre 2007, per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura è necessario l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata. Pertanto, per accedere alle detrazioni IRPEF previste dalla finanziaria 2007, occorre dotarsi di ACE. Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente per le quali può essere ancora utilizzata la metodologia predisposta dal Ministero (si veda il punto 9.2 lettera c) del DGR VIII/8745).
7.2 Cosa devo fare per richiedere le detrazioni IRPEF del 55% a seguito di interventi di risparmio energetico?
Per poter usufruire della detrazione IRPEF del 55% per spese sostenute per interventi di risparmio energetico degli edifici è necessario, in Regione Lombardia, dotarsi di attestato di certificazione energetica secondo le modalità previste dalla DGR VIII/8745 (si veda il punto 9.2, lettera c). Possono beneficiare della detrazione fiscale tutti i contribuenti, persone fisiche, i professionisti, le imprese e società. Gli interventi per i quali è possibile richiedere la detrazione, così come disposto dal D.M. 7 aprile 2008, riguardano:
* opere di riqualificazione globale su edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica inferiore al 20% rispetto ai valori previsti dal decreto;
* interventi sulle strutture opache;
* installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria;
* interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
* interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi.
Potranno essere detratti anche i costi sostenuti per le parcelle professionali.
Tutti gli interventi sopra riportati devono rispettare requisiti fissati dal DECRETO 19 febbraio 2007 e coordinanto con il D.M. 7 aprile 2008 e dal DECRETO 11 marzo 2008.
Gli interessati, dopo aver incaricato un professionista che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione, devono successivamente, a fine lavori, incaricare un professionista abilitato alla certificazione energetica così da dotarsi di attestato di certificazione energetica. Il cliente realizza gli interventi, paga i professionisti e l’impresa esecutrice dei lavori e conserva tutte le fatture per eventuali controlli fiscali.
Per maggiori informazioni circa gli adempimenti da osservare per fruire delle detrazioni, si consiglia di consultare il punto 4 della circolare del 31/05/2007 dell’Agenzia delle Entrate.
Per ulteriori approfondimenti e per conoscere i documenti da inviare all’ENEA si rimanda al sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/decreti.htm.
7.3 Per accedere agli incentivi previsti dalla finanziaria 2008, nel caso di semplice sostituzione degli infissi o per l’installazione di pannelli solari, è necessario dotarsi di ACE secondo le modalità previste in Regione Lombardia?
Anche in Regione Lombardia, ai fine della richiesta delle detrazioni IRPEF del 55%, nel caso di semplice sostituzione di infissi ed installazione di pannelli solari non è necessario produrre l’ACE. Così come specificato nella Circolare n. 16381 del 27 dicembre 2007, la necessità di dotazione della certificazione energetica al fine di usufruire delle detrazioni fiscali previste dallo Stato, non può essere imputata alla Regione Lombardia.
7.4 Per accedere alle detrazioni IRPEF del 55%, la finanziaria 2008, per alcune tipologie d’intervento richiede di allegare alla richiesta da presentare all’ENEA l’attestato di qualificazione o di certificazione energetica. Se l’edificio è sito in Regione Lombardia, quale dei due documenti è obbligatorio predisporre per l’ENEA?
Salvo i casi previsti alla FAQ n. 7.3, è obbligatorio produrre il certificato energetico e redigerlo secondo le modalità previste dalla DGR VIII/8745. Così come ribadito nella Circolare n. 16381 del 27 dicembre 2007
“Poiché l’art. 5 del decreto ministeriale 19.2.2007, attuativo della legge 296/2006 (finanziaria 2007), prevede che l’attestato di certificazione energetica degli edifici sia prodotto utilizzando le procedure e le metodologie approvate dalle Regioni e solo in mancanza di quest’ultime sia sostituito dall’attestato di qualificazione, ne deriva che le domande di detrazione relative ad immobili situati in Lombardia devono essere corredate da certificazione energetica, in quanto qui vige una procedura e una metodologia per certificare il fabbisogno energetico degli edifici”.
In merito alla documentazione da predisporre fini dalle compilazione delle pratiche per l’ENEA si si rimanda al sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/decreti.htm.
Fonti: Cened.it altre notizie qui…




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